Mentre per i progettisti interni il d.lgs. 36/2023 offre puntuali riferimenti per quel che concerne la relativa copertura assicurativa, ancorché non ne delimiti chiaramente l’ambito applicativo, per i progettisti esterni, il riferimento normativo non è chiaro.
La disciplina previgente
In passato, invece, l’art. 269 dell’ormai abrogato d.P.R. 207/2010 disciplinava espressamente la “polizza assicurativa del progettista”. In sintesi, l’articolo disponeva, come forma di copertura assicurativa, la richiesta ai progettisti, da parte delle stazioni appaltanti, di una polizza deputata a coprire la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che avessero determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
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