Con queste motivazioni la Corte dei conti per la Campania (sentenza n. 268/2023) ha confermato la responsabilità del responsabile tecnico, anche se ne ha ridotto la quantificazione del danno in ragione dell’apporto di altri soggetti non evocati in giudizio.
Danno erariale al responsabile tecnico per mancata realizzazione dell’opera pubblica
A cura di Vincenzo Giannotti
L’iniziale costruzione di un’opera pubblica non ultimata per diversi anni per poi essere demolita con successiva sostituzione con altro investimento, rappresenta un danno erariale, pari alle risorse finanziarie impiegate dall’ente per la sua iniziale costruzione, che deve essere addossato in parte al responsabile tecnico che abbia successivamente accordato la sua demolizione per altra opera pubblica.
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