Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Impugnazione immediata del bando – Decorrenza del termine di trenta giorni – Pubblicazione di cui agli artt. 84 e 85

TAR Lombardia Milano sez. I 5 maggio 2025 n. 1545

12 Giugno 2025
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Secondo la regola generale il bando di gara va normalmente impugnato unitamente agli atti che di esso fanno applicazione dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, radicando la legittimazione ad agire ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato (Adunanza Plenaria n. 4/2018).
Sono state enucleate eccezioni a tale regola generale, individuandosi taluni casi in cui il bando deve essere impugnato immediatamente, anche a prescindere dalla partecipazione del ricorrente alla gara.
È stato così precisato che alla regola generale sopra indicata può derogarsi quando si impugnano direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti e tali sono le clausole impediscono la partecipazione alla gara o quelle che rendono la partecipazione di fatto impossibile.
Laddove sussista tale ipotesi eccezionale, il ricorso va proposto contro il bando, quale atto lesivo della posizione giuridica dedotta in giudizio, entro il termine di cadenza.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a., per i bandi e gli avvisi “autonomamente lesivi” il termine di trenta giorni per impugnare “decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022”. La pubblicazione del bando costituisce presunzione iuris et de iure della conoscenza del bando e quindi della conoscenza della portata lesiva delle prescrizioni limitative della partecipazione.
L’art. 85, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023, prevede che “Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione [tra cui, i bandi di gara] decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’ANAC. Tale previsione, atteso il suo carattere generale, riguarda anche i bandi di gara relativi agli appalti sotto soglia comunitaria, come emerge anche dalle delibere n. 261/2023 e n. 263/2023 dell’ANAC.

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