Sul tema del rispetto della disciplina in materia di CAM, il Collegio, conformemente all’orientamento giurisprudenziale diffusosi sul punto (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n. 3197), ritiene che il bando di gara, non solo deve contenere con precisione il richiamo ai criteri ambientali minimi, ma questi devono poi essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale, non essendo ammissibile, in tali casi, l’etero integrazione del bando.
Del resto, è inequivoco sul punto l’articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che come si è detto è la norma applicabile al caso di specie), secondo cui “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (…)“.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 (…)”, mentre il successivo comma 3 stabilisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione“. Tale principio è stato confermato dal nuovo codice, all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, e si pone in coerenza con gli artt. 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, aventi la chiara finalità di implementare la tutela dell’ambiente e della salute e della regolazione delle attività economiche in un’ottica di sostenibilità. La previsione dei CAM va, quindi, inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis rappresentando gli stessi elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale; ne consegue che, nel redigere la lex specialis, devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi, in quanto l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto (in questo senso si pone la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato: cfr., V sezione, sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025 e III sezione, sentenza n. 7898 dell’8 ottobre 2025). Ribadita l’essenzialità dell’inserimento del CAM nella lex specialis e l’impossibilità di eterointegrazione, si pone la questione della necessità di impugnare il bando di gara ritenuto illegittimo per violazione dei criteri ambientali minimi.
Sul punto questa Sezione condivide l’impostazione casistica adottata da altre pronunce di questo Consiglio di Stato, che in sostanza non giungono a soluzioni assolute circa la necessità o meno di impugnare il bando, ma, alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria (cfr., sentenza n. 5 del 2018), esaminano il caso concreto al fine di valutare se la mancata indicazione dei CAM o l’erronea indicazione degli stessi possa incidere sulla possibilità di formulare un’offerta consapevole e corretta.
Ne consegue, quindi, che:
a) la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara (cfr., Cons. Stato, n. 6651 del 2025, cit.);
b) il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, da accertare, quindi, in concreto;
c) all’ipotesi a), che richiede la necessaria immediata impugnazione del bando, va a, maggior ragione, assimilata l’ipotesi in cui la lex specialis opera un rinvio al decreto di adozione dei CAM che si asserisce errato ed è tale, quindi, da disorientare l’operatore economico, non consentendogli di formulare un’offerta corretta e consapevole;
d) l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile (è il caso di importi a base d’asta insufficienti, di leggi di gara carenti di dati essenziali per la formulazione dell’offerta o contenenti formule matematiche del tutto errate, (cfr., Cons. Stato, n. 6651 del 2025, cit.). Non sussiste, dunque, un obbligo assoluto di impugnazione dei bandi di gara, salvo nelle precedenti ipotesi indicate alle lettere a) e c), ma tale onere si concretizza solo quando la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si è tradotta, nella sostanza, in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, come evidenziato anche da questo Consiglio di Stato con le sentenze nn. 3411/2025 e 3542/2025.
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Diritto processuale amministrativo – Contratti pubblici – Contenzioso appalti – Violazione dei criteri ambientali minimi – Tutela processuale – Impostazione casistica
Consiglio di Stato sez. IV 9/3/2026 n. 1877
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