Dispositivi medici, farmaci e spending review

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1937 del 25 marzo 2019

29 Maggio 2019
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Sulle differenze, anche ai fini della giurisdizione, tra le norme sulla spending review sui contratti di fornitura di farmaci e dispositivi medici rispetto alle clausole di rinegoziazione del prezzo e revisione periodica

Consiglio di Stato, sez. III, n. 1937 del 25 marzo 2019

Il Consiglio di Stato ribadisce i principi in tema di spending review già dichiarati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 169/2017: in particolare, viene riaffermato che ai fini dell’applicazione delle norme sulla spending review nel settore sanitario, di cui in particolare all’art. 9 ter d.l. 78/15 conv. in l. n. 125/15, è imprescindibile l’accordo dell’appaltatore ad operare la riduzione dei prezzi prevista dalla norma.

È solo attraverso l’accordo delle parti, infatti, che è possibile mantenere il sinallagma contrattuale dell’offerta iniziale, pur mutato per effetto di queste disposizioni, all’interno di un margine di convenienza anche per la parte privata.

Cosicché la P.A. si muove esclusivamente su di un piano paritetico nei confronti del privato fornitore e ciò giustifica la giurisdizione del giudice ordinario in questa materia.

Né vale a mutare le conclusioni la circostanza che, in assenza di accordo, la legge pone in capo alla P.A. la facoltà di recesso unilaterale del contratto di appalto, perché in ogni caso tale possibilità rappresenta esercizio di poteri contrattuali, e non autoritativi, previsti direttamente dalla legge.

La sentenza è tuttavia interessante perché confronta il meccanismo previsto dalla norma sopra citata sulla spending review con l’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici prevista dagli artt. 113-115 del d.lgs. n. 163/06 e ora dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/16.

La revisione prezzi, infatti, assolve a due distinte finalità: in primo luogo, di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse; dall’altro, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati.

La spending review viceversa ha l’opposta finalità di alterare l’originario sinallagma contrattuale per finalità di risparmio della parte pubblica alterazione che, come detto, necessita del consenso del fornitore affinché non sia compromessa la convenienza economica per l’appaltatore stesso.

Roberto Bonatti