1. La questione e il suo contesto
La sentenza in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale — in rapida crescita dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 — dedicato all’interpretazione dell’art. 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di applicazione e verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi. La pronuncia affronta, in modo organico, una pluralità di questioni che si presentano con frequenza nelle procedure di gara: la modifica postuma dell’indicazione del CCNL, la riqualificazione delle consorziate esecutrici, la “pertinenza” del contratto collettivo come criterio alternativo all’equivalenza, e — profilo che merita attenzione specifica — la pretesa idoneità dei superminimi ad personam a colmare le differenze sostanziali tra contratti collettivi diversi.
La vicenda origina da una gara di ASPI per lavori di ammodernamento di gallerie autostradali, in cui il Consorzio ricorrente — primo classificato — aveva indicato come consorziata esecutrice una società che applicava il CCNL Metalmeccanica anziché il CCNL Edilizia richiesto dalla lex specialis.
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Equivalenza CCNL e superminimi ad personam: il TAR Lazio consolida il divieto di sostituzione del “sistema” CCNL con “aggiustamenti” individuali
Nota a TAR Lazio, Sez. IV, 23.03.2026 n.5364
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