Negli appalti pubblici l’equivalenza delle prestazioni non può sempre essere sostenuta, soprattutto quando la Stazione appaltante abbia stabilito (a pena di esclusione) che il prodotto/servizio debba essere conforme ad una specifica certificazione di qualità.
L’aspetto è stato approfondito dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 29 maggio 2025, n. 4114.
Il caso affrontato
Un operatore economico aveva partecipato ad una procedura indetta da un’Azienda Sanitaria riguardante la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per la sterilizzazione.
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Equivalenza delle prestazioni non sempre sostenibile
Commento alla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. IX, 29 maggio 2025, n. 4114
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