Consiglio di Stato, sez. III, 3 luglio 2025, n. 5741
Il caso
La controversia riguarda una gara per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Secondo quanto espressamente disposto dal disciplinare, l’offerta economica avrebbe dovuto indicare, a pena di esclusione, il “ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, comprensivo del relativo importo destinato alle sole indagini e prove (esclusa manodopera ed oneri della sicurezza relativi alle sole indagini e prove, non assoggettati a ribasso), al netto dell’iva e degli oneri previdenziali”.
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Equo compenso: “i potenziali riflessi erosivi dell’azzeramento delle voci comprimibili”
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 3 luglio 2025, n. 5741
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