L’esternalizzazione dell’attività di riscossione non esime l’Ente dal presidiare l’intero ciclo dell’entrata, essendo tenuto ad espletare un’adeguata vigilanza sulle modalità e sulla tempestività dell’attività di riscossione e di riversamento delle somme effettuata dal concessionario: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, (Sez. reg. di contr. Basilicata), nella delib. n. 81/2026/PRSE, depositata il 4 giugno 2026.
La giurisprudenza contabile ha evidenziato che anche quando la riscossione è demandata ad una società concessionaria, nei confronti del suo operato va esercitata “un’attività di continuo monitoraggio, onde verificare che la stessa si ponga in linea con gli obiettivi di riscossione previsti e, altresì, che la stessa sia conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui alla legge n. 241/1990” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 74/2026/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 67/2021/PRSP).
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