La fuoriuscita del Comune dalla società mista gestrice della farmacia comunale, ormai integralmente partecipata da soggetti privati, non trasferisce automaticamente alla società la titolarità della sede farmaceutica.
A tale conclusione è giunta la Sezione III del Consiglio di Stato con la sentenza 10 aprile 2026, n. 2896, con ciò offrendo un chiarimento di rilievo sistematico, in quanto distingue due piani che nella prassi tendono a sovrapporsi: quello delle vicende della partecipazione societaria e quello della titolarità pubblica del servizio.
Il giudizio nasce dall’impugnazione, da parte della società privata già gestrice, degli atti con cui il Comune di Adelfia aveva disposto, in attuazione del processo di razionalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, dapprima la dismissione della propria quota nella società mista, quindi l’alienazione della titolarità della sede farmaceutica.
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Farmacia comunale e società mista: la titolarità della sede non si trasferisce con l’uscita del Comune
Commento a Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2026, n. 2896
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