Con la sentenza del 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha assestato un colpo definitivo a uno dei pilastri storici del Project Financing italiano: il diritto di prelazione del promotore.
La Seconda Sezione della Corte ha stabilito che la facoltà del soggetto che propone l’opera di “pareggiare” l’offerta del vincitore della gara per “soffiargli” il contratto è incompatibile con principi del Trattato UE.
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Finanza di progetto: la fine del “diritto di prelazione”. La Corte UE boccia il privilegio del promotore
Addio alla prelazione nel project-financing italiano
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