Gara “ad ostacoli” e principio di fiducia: un delicato equilibrio tra oneri informativi in capo agli operatori economici e obbligo di imparzialità della Stazione appaltante

Giancarlo Sorrentino 22 Luglio 2025
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L’operatore economico che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, segnala un malfunzionamento della piattaforma telematica che impedisce il corretto inserimento dei costi della sicurezza e della manodopera, adempie agli obblighi di diligenza professionale e al principio di buona fede e fiducia reciproca.

La Stazione Appaltante, così come chiarito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, con sentenza n.4872 del 19 giugno 2025, ha il dovere in tali casi di attivarsi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per garantire la parità di trattamento e la partecipazione alla gara anche in presenza di anomalie del sistema.

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