Ordinanza del Consiglio di Stato 25 ottobre 2018, n. 6069
Il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria la seguente questione: se per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri; nonché se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis richiami espressamente l’obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza.
La questione è stata rimessa dal Consiglio di Stato, Sez. V, attraverso ordinanza datata 25 ottobre 2018, n. 6069.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento