Come spesso accade, non appena un problema viene risolto un altro si affaccia all’orizzonte, dando adito a nuove riflessioni. La recentissima pronuncia del TAR Lazio Roma, sez. III, 4/2/2016 n. 1687, occupandosi nuovamente dei soggetti cessati dalle cariche e del requisito di moralità professionale ex art. 38, comma 1, lett. c, riprende due orientamenti consolidati sul tema, espressione di una forte visione sostanzialista dell’organo giudicante. L’interpretazione estensiva della norma, volta a garantire il massimo grado di moralità degli operatori economici, comporta infatti una rilevante dilatazione del concetto di cessati, il quale viene spinto nettamente oltre il limite letterale della norma codicistica, sollevando alcune problematiche circa l’ulteriore estensibilità della categoria e i limiti che a riguardo sarebbe opportuno individuare
La sentenza in commento riprende innanzitutto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012, la quale ha sancito in maniera pacifica l’inclusione, tra i cessati tenuti alle dichiarazioni ex lett. c, dei legali rappresentanti delle società cedenti, incorporate o fuse con l’impresa partecipante a procedura pubblica.
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