La sentenza del Tar Liguria, Sez. I, 22 agosto 2025, n. 982
L’articolo 103 del d.lgs. 36 del 2023 nel testo originario- prima della modifica operata dal Decreto Correttivo (D.lgs.209 del 2024)- e l’articolo 2 dell’Allegato II.12 dello stesso d.lgs. 36 del 2023 risultavano “reciprocamente incompatibili, perché, per gli appalti di lavori di rilevante importo, l’art. 103 del codice contempla quale requisito di capacità economica aggiuntivo, di carattere facoltativo, il possesso di un volume d’affari in lavori pari al doppio della base d’asta, conseguito nei migliori cinque anni degli ultimi dieci; all’opposto, l’art. 2 dell’Allegato II.12 configura come requisito di qualificazione minimo necessario, ulteriore rispetto alla classifica VIII, la cifra d’affari per lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo a base di gara, realizzata nel quinquennio antecedente. Tant’è vero che l’art. 33 del d.lgs. n. 209/2024, recante il c.d. correttivo al codice, per risolvere il contrasto tra le norme ha soppresso la previsione, contenuta nell’art. 103, della facoltatività del requisito qualificatorio economico-finanziario, mantenendo, per converso, l’art. 2 dell’Allegato II.12, che sancisce l’obbligatorietà del requisito integrativo (v. sul punto Cons. St., commissione speciale, parere n. 1463 del 2 dicembre 2024).
Orbene, per le gare bandite nel periodo di coesistenza delle due disposizioni, vale a dire fino al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore della novella, ritiene il Collegio che la situazione di antinomia normativa debba essere composta con applicazione dell’art. 103 del d.lgs. n. 36/2023”.
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I requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo (articolo 103 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
Commento alla sentenza del TAR Liguria, Sez. I, 22 agosto 2025, n. 982
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