INDICE
Breve premessa di Sistema
Scopo del contributo
Il conflitto di interessi e la sua connotazione matematica
Le Direttive dell’Unione europea
A. Le norme
B. I valori finanziari
La legislazione italiana
A. In generale
B. La modifica al perimetro soggettivo
C. In particolare
CONCLUSIONI
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Breve premessa di Sistema
Secondo la definizione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) “il conflitto di interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità […].”.
In linea generale e in modo sistematico l’articolo 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungendo l’articolo 6-bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il Responsabile del Procedimento – e chiunque operi valutazioni tecniche o rediga atti endo-procedimentali – debba astenersi da ogni attività ove emergessero situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
Tale segnalazione, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, così come normalmente recepite dai Codici di comportamento di ogni Amministrazione pubblica, deve essere effettuata tempestivamente.