Come noto, il decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2023) è intervenuto a rimodulare la disciplina dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del codice dei contratti, prevedendo un allargamento del periodo utile per comprovare tali requisiti, sostituendo, per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e finanziaria, le parole “maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura” con “maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni” precedenti a quello di indizione della procedura e poi, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, le parole di aver eseguito contratti analoghi “nel precedente triennio” con le parole “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura.
La sentenza che ci accingiamo ad esaminare, si colloca sotto l’egida antecedente alla riforma del correttivo, ma da essa si ricavano, comunque, interessanti spunti utili anche sotto il regime giuridico del nuovo codice.
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Il corretto calcolo del triennio rilevante per attestare il possesso dei requisiti speciali
Commento alla sentenza del TAR Umbria (Sez. I) del 12 novembre 2025, n. 766
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