La sentenza del Consiglio di Stato n. 1876/2026 affronta uno dei nodi più controversi del diritto dei contratti pubblici: il criterio in base al quale un soggetto formalmente privato, dotato di legame strutturale con la pubblica amministrazione, deve essere qualificato come organismo di diritto pubblico — con la conseguente estensione dell’obbligo di evidenza pubblica anche agli appalti estranei ai settori speciali — ovvero come mera impresa pubblica, con obbligo circoscritto ai soli contratti funzionalmente riconducibili ai settori speciali nei quali opera.
La questione non è meramente classificatoria: da essa dipende l’intero statuto applicabile al soggetto nella fase di scelta del contraente.
L’organismo di diritto pubblico è amministrazione aggiudicatrice a tutti gli effetti e soggiace alla disciplina dei settori ordinari anche quando, come nel caso di ATM rispetto al bike sharing, stipuli contratti estranei alla sua attività principale nei settori speciali.
L’impresa pubblica che non sia al contempo organismo di diritto pubblico è, invece, ente aggiudicatore esclusivamente per i contratti strumentali ai settori speciali, restando libera di applicare il diritto comune per il resto.
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Il criterio distintivo tra organismo di diritto pubblico e impresa pubblica: la sentenza ATM e la «svolta gestionale» codificata
Nota alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1876
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