Il titolo III del nuovo schema di regolamento attuativo (il terzo) è dedicato agli appalti ed alle concessioni nel sotto soglia comunitario, ex art. 35 del codice dei contratti, con le disposizioni contenute negli artt. 7/13.
Rispetto agli schemi pregressi, l’art. 7, “Disposizioni comuni”, introduce una nuova modalità per definire (e prevenire) il frazionamento degli appalti al fine di una loro arbitraria riconduzione nell’ambito del sotto soglia per beneficiare, quindi, di un regime normativo semplificato. È noto che in ambito comunitario la normativa è quella del procedimento ordinario (se si eccettua la previsione in deroga dell’articolo 63 del codice dei contratti).
Il primo comma dell’articolo citato, puntualizza che “ai fini della valutazione del divieto di frazionamento (…) si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli acquisti di beni e servizi, nonché delle relative disponibilità finanziarie”.
La determina a contrattare (atto di avvio del procedimento di affidamento a pena di illegittimtià del procedimento avviato come anche ha sostenuto l’ANAC) diventa l’atto di ancor più maggiore rilevanza negli affidamenti semplificati ed il regolamento ne ribadisce (oltre a quanto già previsto nell’art. 32 del codice), infatti, con rinnovato vigore ed enfasi i contenuti.
I nuovi contenuti della determina a contrarre
In particolare si chiarisce che il provvedimento di avvio del procedimento deve individuare “con livello di analiticità proporzionato all’importo dell’affidamento l’interesse pubblico da soddisfare” e indica:
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