Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga le regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (d.P.R. n. 633/1972): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella deliberazione n. 155/2025/PAR, depositata il 16 settembre 2025.
Pertanto, il subappaltatore fattura i lavori eseguiti all’impresa appaltatrice, intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto; l’appaltatore, a sua volta, fattura alla stazione appaltante l’intero importo, tenendo conto delle note questioni relative al reverse charge e allo split payment.
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Il pagamento diretto al subappaltatore non deroga le regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA
Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga le regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA
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