TAR VENETO, SEZ. I, 27 MAGGIO 2025 N. 823
In base all’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, non modificato dal decreto Correttivo (d.lgs. 209 del 2024): “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.
Con tale disposizione, il Codice dei contratti pubblici ha previsto il c.d. “principio di invarianza” che si traduce nella “cristallizzazione delle offerte” e nella “immodificabilità della graduatoria”, neutralizzando gli effetti, anche relativi alle medie e ai punteggi, derivanti da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali successivi all’aggiudicazione.
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