La sentenza del T.A.R. Lazio (sez. IV-ter) del 4.12.2025 n. 21832 ha affermato che il progetto di assorbimento del personale (il piano che illustra l’applicazione della clausola sociale) è un elemento strutturale e imprescindibile dell’offerta, la cui omissione determina l’esclusione senza possibilità di sanatoria tramite soccorso istruttorio.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso dell’operatore escluso da una gara per servizi manutentivi del Gruppo F.S., ha chiarito il nesso indissolubile tra l’obbligo sociale (Art. 57) e l’integrità dell’offerta economica.
Come noto, l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle Stazioni Appaltanti di prevedere nei documenti di gara, come requisito necessario dell’offerta, misure volte a garantire, tra l’altro, la stabilità occupazionale del personale impiegato.
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