1. Il caso e la questione
La sentenza in commento affronta una questione di sicuro rilievo pratico, destinata a ricorrere con frequenza nella gestione degli accordi quadro per la fornitura di beni fungibili — in particolare farmaci — nei quali la competizione tra gli operatori si svolge principalmente sul prezzo unitario e i ribassi possono essere significativi rispetto alla base d’asta.
Il problema è, nella sua essenza, il seguente: quando la stazione appaltante esercita il potere di imporre al fornitore l’aumento delle prestazioni fino al quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, quale importo deve assumere come base di calcolo? L’importo effettivamente aggiudicato — corrispondente al prezzo offerto moltiplicato per il fabbisogno stimato — oppure l’importo a base d’asta?
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Il quinto d’obbligo negli accordi quadro con pluralità di operatori: la base di calcolo è l’importo aggiudicato, non quello a base d’asta
Nota a TAR Lazio, Sez. III quater, 23.06.2026 n. 11476
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