La Deliberazione n. 438/2025 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione affronta un conflitto centrale nel diritto degli appalti “green”: il bilanciamento tra l’obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il principio di accesso al mercato (favor partecipationis) quando la Stazione Appaltante (S.A.) teme la diserzione della gara.
Nel censurare il Comune di Bari per non aver incluso le specifiche percentuali obbligatorie di “veicoli puliti” in un appalto di trasporto scolastico, l’ANAC ribadisce un principio già affermato dalla recente giurisprudenza: l’obbligo di inserire i CAM è inderogabile e non può essere aggirato da valutazioni di opportunità urbanistica o economica.
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Inderogabilità dei CAM e principio di accesso al mercato: l’ANAC boccia l’uso del ‘falso equivalente’ Euro 6
Commento alla Deliberazione ANAC n. 438/2025 del 11 novembre 2025
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