Intelligenza artificiale e prova nel processo: i tribunali tracciano i primi paletti

L’output generato da sistemi di IA non può assumere autonoma rilevanza argomentativa o probatoria quando non sia inserito in un percorso conoscitivo controllabile e verificabile secondo le regole proprie dell’accertamento giudiziale

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L’intelligenza artificiale è già entrata nel processo, per mano di consulenti, difensori, parti.
Il punto, oggi, non è più domandarsi se l’IA possa comparire nel contenzioso, ma a quali condizioni il suo impiego possa assumere rilievo giuridico. 

Due recentissime pronunce di merito affrontano il problema da prospettive diverse, ma convergenti: la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 11 febbraio 2026, n. 721 (R.G. n. 1866/2025) e l’ordinanza del Tribunale di Ferrara, Sez. Civile, 20 febbraio 2026 (R.G. n. 2107/2025). 

La prima si confronta con l’uso dell’IA da parte del consulente tecnico di parte; la seconda con la produzione in giudizio di una “conversazione con ChatGPT” come materiale asseritamente utile a sostenere la domanda.

Le due decisioni assumono particolare rilievo perché affrontano in modo esplicito il problema delle condizioni alle quali l’output generato da sistemi di intelligenza artificiale può essere utilizzato nel processo civile, chiarendo, senza alcuna preclusione ideologica verso l’innovazione tecnologica, che l’IA non può essere introdotta nel giudizio come scorciatoia conoscitiva rispetto al rigoroso percorso richiesto dall’accertamento giudiziale.

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