La clausola sociale nel d.lgs. n. 36/2023: il progetto di assorbimento come elemento necessario dell’offerta e il mutamento di paradigma rispetto al previgente codice

Nota a Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 10 aprile 2026 n. 2879

Alessandro Massari 14 Aprile 2026
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La sentenza in commento affronta una questione di grande rilevanza pratica nella gestione delle gare per gli appalti di servizi: se l’omessa allegazione del “progetto di assorbimento” del personale uscente, previsto dalla lex specialis quale allegato obbligatorio dell’offerta economica a presidio della clausola sociale, determini l’esclusione automatica del concorrente ovvero possa essere sanata mediante soccorso istruttorio, e se la dichiarazione di accettazione integrale della clausola sociale o il possesso di una certificazione SA8000 possano supplire a tale omissione.

La risposta del Consiglio di Stato è netta su tutti e tre i profili: il progetto di assorbimento è elemento necessario e strutturale dell’offerta economica, non soccorribile; la mera accettazione formale della clausola non è sufficiente; la certificazione SA8000 non è idonea a surrogare la mancanza. 

La pronuncia è interessante non solo per le soluzioni adottate, ma soprattutto per la ricostruzione sistematica del mutamento di paradigma introdotto dal d.lgs. n. 36/2023 rispetto al previgente d.lgs. n. 50/2016, che il Collegio illustra con argomentazioni di sicuro interesse dottrinale.

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