La discrezionalità tecnica della Commissione: ANAC in linea con la giurisprudenza

ANAC Parere di precontenzioso 26 novembre 2025, n.456

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ANAC Parere di precontenzioso 26 novembre 2025, n.456 

Dal Parere di precontenzioso ANAC 26 novembre 2025, n. 456 alle conferme della giurisprudenza:

le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti

la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto

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