Vi sono letture assai differenti rispetto alla distinzione tra gli incarichi di collaborazione e gli appalti di servizi tra la magistratura amministrativa e quella contabile.
A cura di Arturo Bianco
E’ necessario che il legislatore intervenga per fare chiarezza, alla luce della evoluzione che è data dalla applicazione dei principi comunitari, necessità sottolineata dalla differenti conseguenze che di producono su numerosi aspetti: basti pensare al vincolo della comunicazione alla Corte dei conti degli incarichi di collaborazione di importo superiore a 5mila euro ed al divieto di svolgimento di attività di consulenza da parte dei pensionati, nonché alle regole sulla selezione ed al rispetto dei vincoli di trasparenza.
Per il TAR del Lazio la distinzione è data dalla dimensione del soggetto affidatario: ridotta per gli incarichi di collaborazione ed elevata per gli appalti di servizi.
Per la magistratura contabile si deve fare invece riferimento alla immediata utilizzabilità dell’esito della attività (elemento che caratterizza gli appalti di servizi) ovvero alla necessità che vi sia un intervento applicativo dell’ente (elemento presente nelle collaborazioni, consulenze, studi e ricerca).
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