1. Premessa
Il TAR Lazio interviene sul tema dell’escussione della garanzia provvisoria alla luce dei più recenti sviluppi, in particolare della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 settembre 2024 (cause riunite C-403/23 e C-404/23).
La vicenda si colloca nell’ambito di una procedura di affidamento per la fornitura di beni “a catalogo commerciale”. Un operatore economico, risultato originariamente aggiudicatario, non riesce – nonostante reiterate proroghe – a prestare una specifica “garanzia prodotto” richiesta dalla lex specialis; la stazione appaltante:
– revoca l’aggiudicazione;
– delibera l’escussione della garanzia provvisoria;
– richiede all’istituto garante l’attivazione della fideiussione.
Nel corso del giudizio, il ricorrente mantiene interesse esclusivamente rispetto all’incameramento della garanzia provvisoria, rinunciando alle domande relative alla revoca dell’aggiudicazione e alla nuova aggiudicazione in favore del concorrente secondamente classificato. Il thema decidendum viene dunque circoscritto alla sola legittimità dell’escussione.
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La garanzia provvisoria tra automatismo e colpa effettiva dell’operatore
Il TAR Lazio interviene sul tema dell’escussione della garanzia provvisoria alla luce dei più recenti sviluppi, in particolare della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 settembre 2024 (cause riunite C-403/23 e C-404/23)
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