La sentenza, in sintesi, ritiene che il dies a quo dell’applicazione del DL 76/2020 e legge 120/2020 (ed in particolare per l’applicazione delle norme emergenziali sull’esclusione automatica pretesa dalla ricorrente che è stata condivisa dal giudice) sia il momento dell’invio della lettera di invito (nel caso, evidentemente, di procedura ad invito).
E’ piuttosto noto – invece – che nei provvedimenti emergenziali non è rinvenibile una simile lettura visto che nella norma si legge che al fine di incentivare gli investimenti e velocizzare la ripresa in luogo del comma 2 dell’articolo 36 e 157 le stazioni appalanti “applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”.
Si parla, quindi, come momento determinate della data di adozione della determina a contrarre e già per questo la sentenza non è assolutamente condivisibile.
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