In presenza di una modifica sostanziale apportata al contratto, vietata dalla normativa interna e dalle direttive europee, l’ente concedente è tenuto a disporre la cessazione della concessione nella parte in cui abbia realizzato tale modifica. Tale atto di cessazione parziale può essere adottato dalla dirigenza, trattandosi di atto di gestione e non di atto di indirizzo politico-amministrativo.
Lo afferma il TAR Salerno (TAR Campania, Salerno, sez. I, 8.7.2024 n. 1444)
CONTINUA A LEGGERE….
La modifica sostanziale della concessione e la competenza dei dirigenti degli enti locali
Leggi anche
Il diritto di prelazione nel project financing dopo la sentenza della Corte di Giustizia: per la Corte dei Conti non si applica sempre il principio tempus regit actum
Nota alla delibera della Corte dei conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, 26 febbraio 2026 n.15
Alessandro Massari
27/02/26
Copertura assicurativa del progettista esterno per errori od omissioni progettuali: è forse necessario un aggiornamento?
Mentre per i progettisti interni il d.lgs. 36/2023 offre puntuali riferimenti per quel che concerne …
Beatrice Armeli
27/02/26
Appalti di forniture e verifica di conformità: l’accertamento nella fase esecutiva del contratto
La sentenza del Tar Lombardia-Milano, Sez. II, 19 febbraio 2026, n. 819
Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
27/02/26
Rotazione sempre da rispettare anche in caso di affidamenti diretti preceduti da avviso di indagine di mercato
La pronuncia del TAR Campania, Napoli, 25/02/2026, n. 1358
Stefano Zuffi
27/02/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento