La conferma del Consiglio di Stato con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale
di Enzo Cuzzola
La Pubblica Amministrazione controllante può gestire un servizio pubblico, in precedenza affidato ad una società a partecipazione pubblica dichiarata fallita, mediante la costituzione di un’azienda speciale: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 31 luglio 2019, n. 5444 (nel caso specifico, si trattava del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, in precedenza svolto da una società mista a prevalente capitale pubblico dichiarata fallita).
Com’è noto, l’art. 14 comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispone che “Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.
La norma ha ad oggetto la costituzione di “nuove società”, come pure l’acquisizione di partecipazioni societarie e il loro mantenimento; inoltre, è derogatoria dell’ordinaria capacità di agire delle amministrazioni e, di conseguenza, contiene un divieto che non può essere esteso a casi diversi da quello cui espressamente si riferisce.
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