La procedura negoziata senza bando tra esclusività tecnica ed esigenze clinico-scientifiche

La sentenza del TAR Lombardia (Sez. II, 21 ottobre 2025, n.8167) si presenta di particolare interesse per comprendere fin dove può spingersi, nel nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), il ricorso alla procedura negoziata senza bando per “assenza di concorrenza per motivi tecnici” (art. 76, comma 2, lett. b), n. 2).

Alessandro Massari 27 Ottobre 2025
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La sentenza del TAR Lombardia (Sez. II, 21 ottobre 2025, n.8167) si presenta di particolare interesse per comprendere fin dove può spingersi, nel nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), il ricorso alla procedura negoziata senza bando per “assenza di concorrenza per motivi tecnici” (art. 76, comma 2, lett. b), n. 2). 

Il caso è di quelli in cui la tecnologia incrocia la regola: una PET CT “Long Axial Field of View” per teranostica avanzata, con specifiche tecniche molto spiccate (campo di vista assiale almeno 130 cm; risoluzione spaziale non superiore a 4 mm), ritenute – sulla base di istruttoria e verificazione scientifica – decisive per il fabbisogno dell’ospedale.

La ricorrente, esclusa, denuncia specifiche “sartoriali” sul prodotto di un solo fornitore; il TAR respinge, ma spiega perché.

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