La quota di anticipazione dovuta per la progettazione in caso di appalto integrato

Commento al Parere MIT del 5 febbraio 2026, n. 4007

Beatrice Armeli 13 Febbraio 2026
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MIT, Parere 5 febbraio 2026, n. 4007

Il quesito

Premesso che: 

– l’art. 125 del Codice dispone che in caso di appalto integrato “l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione”;
– l’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 prevede la facoltà per la stazione appaltante di prevedere nei documenti di gara l’anticipazione per i servizi di ingegneria e architettura nella misura massima del 10%;

l’istante ha domandato al Supporto giuridico del MIT:

1. se in caso di appalto integrato la stazione appaltante possa scegliere di non concedere l’anticipazione per la progettazione esecutiva giusta la facoltatività prevista per i SIA dall’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14;
2. se sia conseguentemente possibile limitare l’anticipazione al 20% dell’importo del contratto di appalto riconducibile alla sola “quota” di esecuzione lavori;
3. se sia corretto attivare il “meccanismo” per l’erogazione solo al momento della consegna dei lavori.

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