L’articolo, dopo una breve disamina dell’attuale fase transitoria in materia di revisione prezzi, in attesa del provvedimento da emanarsi da parte del MIT, analizza sinteticamente parte delle norme straordinarie in materia di compensazione dei materiali da costruzione, compresa quella relativa ai lavori eseguiti (e da eseguirsi) nell’anno 2025 e l’ennesima norma straordinaria intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 73/2025; tutto tenendo presente che la compensazione dell’aumento dei costi dei materiali trova applicazione per i lavori iniziati negli anni scorsi ed a tutt’oggi in corso di esecuzione.
1. Obbligo di inserimento nei documenti di gara della revisione prezzi, condizioni per l’attivazione della revisione prezzi ed attuale frase transitoria
1.1 Obbligo di inserimento nei documenti di gara della revisione prezzi
Come noto, l’attuale comma 1 dell’articolo 60 del D. Lgs n. 36/2023 (nel seguito anche solo Codice), obbliga le stazioni appaltanti ad inserire nei documenti di gara (bandi o disciplinare di gara, lettera di invito a gara, ect,) il meccanismo della revisione prezzi; il citato comma 1 è stato oggetto di integrazione da parte del D. Lgs n. 209/2024 (nel seguito anche “correttivo al codice”), a seguito della quale è stato lasciato inalterato il principio dell’obbligo di inserimento della revisione prezzi, precisando però che esso trova applicazione con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.
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