Nel caso di circostanze particolari, come previsto dall’articolo 121 del decreto legislativo 36/2023 e dell’articolo 8 dell’allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
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La sospensione dei lavori nel d.lgs. 36/2023
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