Per il Tribunale di Catanzaro la stazione appaltante è tenuta al pagamento anche laddove vi siano ritardi da parte dell’ente finanziatore nel corrispondere le somme dovute, salvo che quest’ultimo non abbia assunto una specifica posizione di garanzia.
La sentenza estende inoltre il principio tempus regit actum anche alla disciplina degli interessi moratori, così traslando nella giurisdizione civile l’orientamento amministrativo consolidato secondo cui non è possibile effettuare una scissione regolamentare tra la fase di gara e la fase esecutiva.
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