Con sentenza n. 690/2025, pubblicata in data 1° settembre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribadito il seguente principio di diritto, orami saldamente consolidato in giurisprudenza: nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’aggiudicazione di una pluralità di lotti, ciascun lotto deve essere considerato quale procedura selettiva autonoma e distinta, dotata di propria individualità giuridica, insuscettibile di subire influenze o commistioni derivanti dalle vicende afferenti agli altri lotti di gara.
Indice
Il caso di specie
Il Ministero della Difesa – Marina Militare, ha indetto una procedura per l’affidamento triennale del servizio di gestione degli asili nido della Marina Militare, suddivisa in quattro lotti territoriali.
Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 e Sirio Società Cooperativa Sociale, rispettivamente mandataria e mandante del costituendo RTI classificatosi al terzo posto della graduatoria del lotto 4, hanno impugnato gli atti di gara dinanzi al Tar Sicilia – Catania, sostenendo l’incongruità e l’inaffidabilità, sia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, sia di quella presentata dalla seconda classificata.
Con sentenza n. 3506/2024, il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse osservando come, in ossequio ai principi fissati dalla decisione n. 8/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la parte ricorrente non avesse articolato alcuna specifica censura nei confronti dell’offerta presentata dalla seconda classificata, limitandosi ad evidenziare genericamente che la predetta offerta era stata già esclusa per anomalo ribasso dei costi della manodopera dai lotti 1 e 3, e che quindi avrebbe dovuto essere esclusa anche per il lotto 4, rispetto al quale il costo della manodopera era addirittura inferiore a quello dei lotti 1 e 3.
Avverso tale pronuncia Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 e Sirio Società Cooperativa Sociale hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
In particolare, sostengono le ricorrenti che al netto della contestata legittimità della valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria del lotto 4, l’offerta della seconda classificata per il medesimo lotto non è mai stata oggetto di verifica. Ciò configurerebbe una situazione riconducibile a un’attività amministrativa ancora “non esercitata”, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice del processo amministrativo, nella quale sarebbe stato sufficiente, da parte loro, dimostrare l’inattendibilità dell’offerta della seconda classificata anche per il lotto 4.
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La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la pronuncia in commento, ha respinto l’appello, ritenendo pienamente condivisibili le argomentazioni e le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado.
Innanzitutto, osserva il Collegio, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nell’ambito di un ricorso avverso una procedura ad evidenzia pubblica, l’affermazione circa l’incongruità dell’offerta di altro concorrente va sostenuta dall’articolazione dei passaggi argomentativi posti a fondamento della critica, che non possono essere sostituiti dal rinvio ad altro documento, pena la violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. (“Il ricorso deve contenere distintamente: […] d) i motivi specifici su cui si fonda […]”), con conseguente inammissibilità della censura ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, secondo cui “I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2725, che richiama V, 21 febbraio 2020, n. 1322, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275, 12 luglio 2019, n. 4903, V, 20 luglio 2016, n. 3280).
In buona sostanza, affinché le censure sollevate dall’appellante potessero essere scrutinate nel merito, sarebbe stato necessario specificare le voci di costo ritenute erroneamente stimate, unitamente ad un’adeguata illustrazione delle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento di tale contestazione.
Ad ogni modo, anche sotto un profilo sostanziale, tali doglianze risultano destituite di fondamento, atteso che l’accertata anomalia (da parte della stazione appaltante, ma anche, eventualmente, da parte del giudice amministrativo) di una o più offerte presentate da un concorrente nell’ambito di una procedura suddivisa in lotti non può refluire automaticamente nell’anomalia dell’offerta presentata dalla stessa concorrente in un diverso lotto.
Invero, per costante giurisprudenza amministrativa – da cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa ritiene di non doversi discostare – una siffatta tipologia di procedura, pur se disciplinata dalla stessa lex specialis, si compone di tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, con la conseguenza che, in una gara avente ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti, e costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti (Cons. Stato, III, 31 dicembre 2021, n. 8749; 18 maggio 2020, n. 3135; V, 12 febbraio 2020, n. 1070).
Sulla scorta di tali considerazioni, anche l’appello è stato respinto.
Brevi considerazioni conclusive
La sentenza in esame affronta una questione di rilevante impatto pratico e applicativo, destinata a trovare concreta attuazione nell’ambito delle numerose gare d’appalto suddivise in lotti, ormai sempre più frequenti nella prassi amministrativa.
Com’è noto, infatti, la suddivisione in lotti – funzionali, prestazionali o quantitativi – risponde ad una ben specifica esigenza, qual è quella di garantire l’effettiva partecipazione alle gare anche delle micro, delle piccole e delle medie imprese, in ossequio ai principi generali di favor partecipationis e par condicio competitorum.
Tuttavia, la giurisprudenza ha prestato molta attenzione nel cogliere il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela e promozione delle micro, piccole e medie imprese in rapporto alla possibilità di partecipare alle gare pubbliche e la preservazione dell’ambito di discrezionalità delle stazioni appaltanti: difatti, la suddivisione della gara in lotti è un principio generale, ma pur sempre adattabile alle peculiarità del caso di specie e, quindi, derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata e che è espressione di scelta discrezionale, sindacabile nei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, limiti che, nel caso di specie, risultano rispettati (cfr. Tar Roma, sez. III quater, 30.05.2025, n. 10589).
Posto ciò, per quanto concerne la natura di una gara suddivisa in lotti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che essa non costituisce una unica procedura, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti: laddove, quindi, una gara abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno dei quali assume veste autonoma – sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti – a ciascun lotto corrisponderà una distinta gara, potendo i concorrenti partecipare a tutti, o a uno solo, o ad alcuni dei lotti, con conseguente distinta aggiudicabilità degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate per ciascuno di essi (Cons. Stato sez. III, 31.12.2021, n. 8749; sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; id., sez. III, 18 maggio 2020, n. 3135).
Da tale corollario discendono inevitabili ripercussioni anche sul piano squisitamente processuale, atteso che, stante la diversità delle gare aventi ad oggetto più lotti, la regola dell’estensione del giudicato – ossia maturato non nell’ambito della medesima vicenda processuale, ma in altro e distinto processo – non può trovare applicazione.
Il giudicato esterno, infatti, richiede non solo l’identità delle parti, ma anche la coincidenza del petitum e della causa petendi. Tali presupposti non possono dirsi sussistenti quando, nell’ambito di una gara suddivisa in lotti, abbiano partecipato operatori economici differenti per ciascun lotto, oppure, anche in presenza degli stessi soggetti, la controversia abbia avuto ad oggetto un lotto specifico e non l’intera procedura.
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