L’applicazione del nuovo codice e le prime questioni aperte

A cura di Alessandro Massari

4 Settembre 2023
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A distanza di poco più di un mese dall’intervenuta efficacia del nuovo Codice e dalla sua applicazione nelle nuove procedure di affidamento, si sono già delineate le prime questioni interpretative rispetto a numerose disposizioni del Dlgs. 36/2023.

Come sempre sarà inevitabile, dopo il primo “test su strada”, il famigerato “correttivo” (lo vedremo probabilmente il prossimo autunno-inverno). Ma si vocifera anche di un “regolamento” che approverà le nuove versioni dei 38 allegati (alcuni integralmente confermati, altri con modifiche più o meno rilevanti).

Ci sono già sul tappeto questioni urgenti come quella sull’equo compenso nei servizi tecnici.

Come evidenziato anche dall’ANAC, da un lato, infatti, c’è una legge che impone il rispetto dell’equo compenso. Prima, invece, sulle tariffe di gara si potevano effettuare i ribassi.

Mentre ora, con la legge 49/23, l’equo compenso diventa il minimo inderogabile, che va a base di gara, di fatto annullando la gara. Questo comporta il rischio di un aumento di costi, svuotando di fatto la concorrenza.

L’Ordine degli ingegneri, in virtù della legge n. 49 del 21 aprile 2023, successiva al Codice, considera i parametri come valori minimi non derogabili.

I rischi sono: o aumento dei contenziosi, o aumento esponenziale delle spese. “La questione va risolta, anche con un intervento normativo” ha osservato il Presidente Busia.

Il Codice, infatti, da un lato prevede alcune regole, dall’altra c’è la legge speciale (legge n. 49 del 21 aprile 2023) che prevede invece che, se si va contro l’equo compenso, le clausole siano nulle.

Si tratta, insomma, della ricorrente (storica) italica criticità del difetto di coordinamento tra le diverse norme ordinamentali, ulteriormente aggravata di recente dalle tante “emergenze” e “urgenze” che hanno contrassegnato gli ultimi tempi.

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Alessandro Massari