L’auto nomina del RUP in commissione di gara e la questione della motivazione

A cura di Stefano Usai

27 Settembre 2022
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Con la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), n. 7997/2022 ritorna in considerazione la questione della nomina della commissione di gara, in particolare la problematica della presenza del RUP tra i commissari, e la predisposizione di previe regole di trasparenza ed oggettività.

Il periodo transitorio

In questo momento transitorio, con l’ulteriore sospensione dell’albo dei commissari (a gestione ANAC) esteso fino al 30 giugno 2023 per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. 32/2019 (Sbloccacantieri) ad opera della legge 108/2021, sostanzialmente la nomina delle commissioni di gara non ha un vero e proprio apparato normativo.

In pratica, (anche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti) la “commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

In diverse regioni, poi, è rinvenibile una specifica normativa (ad esempio è il caso della regione Sardegna) che detta ulteriori disposizioni – in certi casi valorizzando anche la questione della rotazione dei commissari -, di completamento e/o che consente, comunque, alla stazione appaltante di procedere con l’individuazione dei componenti del collegio.

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