Come noto, con il Correttivo al Codice, di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, è stato modificato anche l’art. 120 del d.lgs. 36/2023. In particolare, il comma 1, lett. a) dell’art. 42 del citato Correttivo ha riformulato la lett. c) del comma 1 dell’art. 120 del Codice, il quale dispone che i contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, anche per varianti in corso d’opera.
Con la novella in esame viene specificato che queste ultime debbono intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione, per effetto di “circostanze imprevedibili”, in parte predeterminate dallo stesso legislatore, anche alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi in materia. In particolare, dette circostanze ricorrono sempre nelle seguenti ipotesi:
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