Le diverse fasi della procedura contrattuale possono essere assegnate a diversi responsabili di procedimento guidati dal RUP?

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la recente legge sugli appalti della Regione Sardegna n. 8/2018. Un punto di interesse generale e non solo locale riguarda la riscrittura, pur con ampio riferimento a quanto già previsto dal codice, delle disposizioni relative RUP

15 Maggio 2018
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Il Consiglio dei ministri – ed è notizia dei giorni scorsi –  ha impugnato, con censure di incostituzionalità, la recente legge della Regione Sardegna n. 8/2018 che detta la disciplina di dettaglio relativamente agli appalti da eseguire nel territorio regionale.

Il ricorso del Cdm, in particolare, si concentra su 4 articoli  uno dei quali – che risulta di interesse generale e non solo “locale” e su cui pare opportuno soffermarsi – riguarda la riscrittura, pur con ampio riferimento a quanto già previsto dal codice, delle disposizioni relative al responsabile unico del procedimento (nel prosieguo solo RUP).

La premessa del ricorso

Nel ricorso si cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008 espressasi sulla pregressa legge regionale sugli appalti n. 5/2007 ed in gran parte abrogata con la sottolineatura che “la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione’; che «si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, ma con la “prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa “(sentenza n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 (attualmente dal d.lgs. n. 50/2016).
In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007) e sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale “(sentenze n. 345 del 2004 e n. 401 del 2007)
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Lo Statuto della Regione Sardegna, all’articolo 3, lettera e), attribuisce alla stessa Regione una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, “quindi, non appartengono le norme relative alle procedure di gara e all’esecuzione del contratto.

Detti settori, infatti, sono oggetto di disciplina statale e quindi del codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale deve solo adeguarsi.

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Stefano Usai

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