L’articolo, dopo aver riportato una breve sintesi dell’attuale quadro normativo di riferimento, analizza nel dettaglio i presupposti per l’applicazione dell’articolo 120, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023; disposizione normativa che presenta, a tutt’oggi, non poche criticità interpretative. Il tutto alla luce del recente parere, funzione consultiva n. 34/2025, fornito dall’ANAC nell’Adunanza del 09/settembre/2025.
Il parere funzione consultiva richiesto all’ANAC
Una stazione appaltante (Istituzione universitaria non statale), nell’ambito dei lavori per la realizzazione di una struttura residenziale universitaria, ha richiesto all’ANAC apposito parere circa la legittimità dell’affidamento, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, all’impresa esecutrice di un primo stralcio, anche la realizzazione del secondo un secondo stralcio.
Il Consiglio dell’Autorità, nell’Adunanza del 9 settembre 2025, ha approvato il parere funzione consultiva n. 34/2025, di seguito analizzato.
In sintesi, la stazione appaltante con la richiesta di parere rappresentava all’ANAC, di avere la necessità di realizzare interventi di completamento di una struttura già esistente, situata nei pressi del campus universitario, al fine di ospitare residenze per i propri studenti e per i quali avrebbe ottenuto specifici finanziamenti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
CONTINUA A LEGGERE….
La gestione della fase di esecuzione negli appalti di lavori, servizi e forniture
Strumenti operativi per il conseguimento del risultato Registrato a luglio 2025
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento