Nella seconda parte dei contributi dedicati al tema delle prerogative delle stazioni appaltanti non qualificate dopo il correttivo, si è avviato l’approfondimento sulla disposizione contenuta nella lettera g) comma 6 dell’art. 62 del codice appalti.
La disposizione è stata incisa dal correttivo in relazione alla sottolineatura finale (“affidataria”) prima assente.
La lettera in parola, come visto, ricorda che “qualora non siano qualificate per l’esecuzione, (nda le stazioni appaltanti non qualificate) ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria”.
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