Le varianti in corso d’opera nei limiti del quinto d’obbligo

19 Febbraio 2016
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In linea generale vale anticipare,da un lato, che l’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera che gli è stata affidata in conformità al contratto ed al progetto esecutivo. Egli non può, dunque, introdurre, di propria iniziativa, variazioni o addizioni al progetto (e conseguentemente all’opera) neppure nell’ipotesi in cui quest’ultime siano utili e non importino maggiori oneri in capo alla committente pubblica.

Il rigore del suesposto principio è temperato da talune eccezioni, quali, ad esempio, la previsione dell’art. 162, comma 3 del DPR n. 207 del 2010 (art. 135, D.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11, D.M. LL.PP. n. 145/2000) secondo cui “ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori”.

Per contro, all’Amministrazione è invece riconosciuto, di fronte all’appaltatore, il diritto di apporre variazioni e addizioni all’opera, sia che si tratti di appalto a prezzi unitari, che di appalto a forfait, ed è, corrispondentemente, sancito, l’obbligo dell’appaltatore di eseguire le une e le altre nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 161 e 162 del DPR n. 207/20103  (rispettivamente, art. 14 cap. gen. Min. ll. pp., del 1962, poi art. 134, D.P.R. n. 554/1999 e refluito nell’art. 10, comma 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e, art. 135, D.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11, D.M. LL.PP. n. 145/2000).

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