Legge di Bilancio per l’anno 2019 – Riflessioni sulle modifiche all’articolo 37 comma 5 del Codice degli Appalti

Da una prima lettura del Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2019 emerge una novità estremamente significativa, prevista all’articolo 16 comma 4

5 Novembre 2018
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Da una prima lettura del Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2019 emerge una novità estremamente significativa, prevista all’articolo 16 comma 4

di Roberto Donati

Cosa prevede questo comma?

Viene previsto che : “L’articolo 37, comma 5 (1) , del decreto Legislativo 18 aprile 2016 ,n.50 , è sostituito dal seguente : “In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38 , l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”.

La modifica , che sembrerebbe voler rispondere all’esigenza di supportare gli acquisti dei piccoli Comuni attraverso centrali di committenza specializzate ( le Province appunto ) , in realtà rischia di aprire più problemi di quelli che intenderebbe risolvere .

Si interviene infatti su un singolo comma dell’articolo 37 ,si interviene su una parte degli acquisti di competenza degli Enti Locali  ( la Provincia in qualità di Centrale di Committenza sembra che possa operare soltanto per i lavori pubblici ) , e si agisce anche sul sistema di qualificazione dei Comuni non Capoluogo  .

Anticipando di fatto  il DPCM previsto dal comma 2 dell’articolo 38 del Codice ( che dovrebbe definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ) finalizzato ad una significativa aggregazione delle stazioni appaltanti, in realtà si vengono a determinare effetti potenzialmente critici per i Comuni non Capoluogo.

Andiamo con ordine. Continua a leggere…

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