Da una prima lettura del Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2019 emerge una novità estremamente significativa, prevista all’articolo 16 comma 4
di Roberto Donati
Cosa prevede questo comma?
Viene previsto che : “L’articolo 37, comma 5 (1) , del decreto Legislativo 18 aprile 2016 ,n.50 , è sostituito dal seguente : “In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38 , l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”.
La modifica , che sembrerebbe voler rispondere all’esigenza di supportare gli acquisti dei piccoli Comuni attraverso centrali di committenza specializzate ( le Province appunto ) , in realtà rischia di aprire più problemi di quelli che intenderebbe risolvere .
Si interviene infatti su un singolo comma dell’articolo 37 ,si interviene su una parte degli acquisti di competenza degli Enti Locali ( la Provincia in qualità di Centrale di Committenza sembra che possa operare soltanto per i lavori pubblici ) , e si agisce anche sul sistema di qualificazione dei Comuni non Capoluogo .
Anticipando di fatto il DPCM previsto dal comma 2 dell’articolo 38 del Codice ( che dovrebbe definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ) finalizzato ad una significativa aggregazione delle stazioni appaltanti, in realtà si vengono a determinare effetti potenzialmente critici per i Comuni non Capoluogo.
Andiamo con ordine. Continua a leggere…
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. Se sei già un nostro abbonato, effettua il login. Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento >>ABBONATI SUBITO<< |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento