La valutazione dell’equivalenza dei contratti collettivi non implica la necessaria coincidenza del trattamento economico del lavorato; la valutazione deve, pertanto, essere effettuata con riferimento al trattamento complessivo.
Questa è la precisazione del T.A.R. Brescia che si è espresso con la sentenza n. 773 del 1° ottobre 2024 in merito alle verifiche imposte dall’art. 11 del d.lgs. 36/2024.
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L’equivalenza del contratto collettivo non richiede una parità salariale
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