Con i motivi aggiunti, dopo aver contestato l’aggiudicazione e ogni atto della procedura (tutti respinti) la ricorrente contestava anche la scorretta applicazione della fattispecie della c.d. esecuzione in via d’urgenza “emergenziale” prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 ed utilizzabile – dopo le modifiche apportate dal DL 77/2021, art. 51 -, per determina a contrarre/atto di avvio del procedimento entro il 30 giugno 2023.
Il comma citato prevede che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi (…) nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
Secondo il ricorrente la stazione appaltante avrebbe “effettuato la consegna dei lavori sotto riserva di stipula del contratto senza aver preventivamente effettuato la verifica in capo all’aggiudicataria dei requisiti generali e speciali previsti per l’ammissione alla gara e senza aver preventivamente adottato la determina di aggiudicazione definitiva della gara”.
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