L’esigenza di adeguare/attualizzare il soccorso istruttorio integrativo

a cura di Stefano Usai

Stefano Usai 2 Febbraio 2021
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La recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) del 27 gennaio 2021, n. 804 sintetizza quello che è l’approdo generale in tema di soccorso istruttorio integrativo (ex art. 83, comma 9 del Codice) con riferimento alla (sovente) carenza della garanzia (cauzione) provvisoria a corredo della domanda (a margine si rammenta la generale possibilità di affrancarsi da tale richiesta, compresa la cauzione definitiva, nel periodo emergenziale ex art. 1, comma 3, della legge 120/2020).

Nel caso trattato dal giudice di Palazzo Spada si evidenzia che l’integrazione della cauzione non prodotta è si ammissibile (in un ragionamento che sembra far trapelare qualche dubbio) sempre che risulti rilascita anteriormente alla scadenza del termine per presentare l’offerta.

Non è ammissibile l’integrazione di un documento prodotto con data “postuma” stante la contiguità dello stesso con l’offerta (visto che la cauzione garantisce la sottoscrizione del contratto) e non una mera irregolarità formale.

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