Il Parere di precontenzioso ANAC 6 maggio 2025, n. 171
“la legittimità delle clausole della lex specialis – che comminano, in maniera, peraltro, del tutto chiara e non suscettibile di interpretazioni alternative (..) la sanzione espulsiva agli oo.ee. che hanno inserito i dati dell’offerta economica nella busta amministrativa – appare innegabile, tenuto conto che le clausole anzidette, poste a tutela del principio di segretezza delle offerte, non paiono censurabili, né risultano per altri versi irrazionali o illogiche”.
“all’o.e. (..) va necessariamente applicato anche il principio dell’autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9), in considerazione che all’impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (ex multis Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 448 del 2022)”.
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